LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/1986
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 4
 (Procedure di formazione ed efficacia del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica)
1. Il Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica viene formato con le seguenti modalità:
a) è predisposto a cura della competente struttura regionale, previa consultazione degli enti locali, delle organizzazioni e dei soggetti pubblici e privati portatori di interessi collettivi nel campo dei trasporti;
b) sul progetto di piano è sentito, altresì, il parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro sessanta giorni dalla data della richiesta;
c) è adottato con deliberazione della Giunta regionale;
d) esperite le procedure di adozione di cui alle lettere b) e c), il progetto di Piano è depositato presso la competente struttura regionale, previo avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla stampa locale;
e) chiunque vi abbia interesse può prendere visione del progetto di Piano e far pervenire, entro trenta giorni dalla data di deposito di cui alla lettera d), osservazioni ai contenuti dello stesso;
f) copia del progetto di Piano è, altresì, inviata agli enti e alle organizzazioni di cui alla lettera a);
g) scaduto il termine di cui alla lettera e), il progetto di Piano, eventualmente modificato a seguito dell' accoglimento delle osservazioni pervenute, è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
1 bis. Il decreto di approvazione è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è efficace dalla data della sua pubblicazione.
2. Il Piano può essere modificato in ogni tempo quando sopravvengano importanti ragioni che determinino la necessità o la convenienza di migliorarlo o di integrarlo. La procedura per la revisione è quella prevista per la formazione del Piano stesso.
3. Le previsioni del Piano costituiscono indirizzi per gli interventi e le opere pubbliche che incidono sull' assetto del territorio.
Note:
1Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 3/2008
2Rubrica dell'articolo modificata da art. 57, comma 1, lettera h), L. R. 16/2008
3Comma 1 bis aggiunto da art. 57, comma 1, lettera i), L. R. 16/2008