LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/1986
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 37
 Decadenza della concessione
Il concessionario incorre nella decadenza della concessione qualora:
a) non inizi il servizio dalla data fissata nella concessione;
b) non ottemperi alle disposizioni impartite dall' ente concedente, in particolare, in materia di sicurezza;
c) non osservi gli obblighi contenuti nell' atto di concessione;
d) si rifiuti di eseguire il trasporto di effetti postali.
La pronuncia di decadenza deve essere preceduta da motivata e formale contestazione al concessionario.
La decadenza per le inadempienze di cui al primo comma non attribuisce alcun diritto di indennizzo.
Al subentrante si applica quanto disposto dal terzo e quinto comma del precedente articolo 36.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.