LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  22/10/1986
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 32
 Contenuti dell' atto di concessione
Con delibera della Giunta regionale verrà provveduto alla adozione di un disciplinare - tipo, al quale dovranno uniformarsi gli atti di concessione dei servizi di trasporto pubblico locale.
In ogni caso, nei capitolati delle concessioni debbono essere contenuti:
1) il complesso dei collegamenti che il concessionario è tenuto ad assicurare;
2) la estensione chilometrica della rete da servire;
3) la percorrenza totale annua, espressa in chilometri;
4) l' indicazione delle fermate e del relativo frazionamento tariffario;
5) il numero di veicoli occorrenti per lo svolgimento del servizio nonché la loro tipologia ed identificazione;
6) il riconoscimento del diritto dell' ente concedente di imporre l' effettuazione delle corse e degli orari che, a suo insindacabile giudizio, riterrà conformi al pubblico interesse.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.