Art. 30
Servizi in regime di concessione
Principi di gestione
La concessione di esercizio di linea deve disporsi per unità di gestione, costituita come da articolo 29 della presente legge.
Le concessioni di esercizio di linea ordinaria possono essere provvisorie o definitive.
Le concessioni provvisorie hanno la durata massima di un anno e sono revocabili in ogni tempo.
Le concessioni provvisorie sono prorogabili di un solo anno; decorsa la proroga, possono essere rilasciate solo concessioni definitive.
Le concessioni definitive sono rilasciate per una durata non inferiore a tre anni e non superiore a nove.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 3, L. R. 11/1996
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 4, L. R. 11/1996
3Derogata la disciplina del quarto comma da art. 1, comma 3, L. R. 11/1996
4Derogata la disciplina del quinto comma da art. 1, comma 4, L. R. 11/1996
5Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
6Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.