LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 agosto 1986, n. 39

Interventi regionali per l' istituzione di parchi urbani e per il recupero di aree in degrado ambientale. Integrazione e rifinanziamento del Titolo I della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/08/1986
Materia:
440.02 - Parchi e riserve naturali
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti

Art. 10
 Finanziamento
Sono ammesse a finanziamento regionale, nella misura massima del 100% della spesa ammissibile, oltre alle spese di progettazione dei parchi urbani di cui al precedente articolo 6, terzo comma, ed a quelle dei progetti - studio di cui al settimo comma del precedente articolo 5, le spese:
a) per la redazione degli strumenti urbanistici previsti dall' ultimo comma del precedente articolo 6, eventualmente necessari per la trasposizione dei documenti - progetto di cui allo stesso articolo 6;
b) per i progetti di recupero di cui all' articolo 7 ed i relativi strumenti urbanistici, altresì, eventualmente necessari.

Sono ammessi a finanziamento regionale, nella misura massima del 90% della spesa ammissibile, le spese per la realizzazione:
a) del << connettivo >> dei parchi urbani, esclusi gli importi revisionali;
b) dei recuperi di cui all' articolo 7.

Sono ammessi a finanziamento regionale, nella misura massima dell' 80% della spesa ammissibile, le spese di gestione dei parchi urbani, limitatamente alla lettera b) del quinto comma dell' articolo 8.
Ai fini della concessione dei finanziamenti regionali, l' Assessore alla pianificazione territoriale stabilisce e comunica agli Enti interessati il termine entro il quale, pena la revoca dei finanziamenti stessi, dovranno essere presentati gli strumenti urbanistici e i progetti esecutivi, indicati espressamente all' ultimo comma del precedente articolo 6 e al precedente articolo 7.