LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 agosto 1986, n. 39

Interventi regionali per l' istituzione di parchi urbani e per il recupero di aree in degrado ambientale. Integrazione e rifinanziamento del Titolo I della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/08/1986
Materia:
440.02 - Parchi e riserve naturali
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti

Art. 14
 Norma finanziaria
Per le finalità previste dal secondo comma, numero 3), e terzo comma dell' articolo 1 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 11.250 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.250 milioni per l' anno 1987 e di lire 9.000 milioni per l' anno 1988.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 - a decorrere dall' anno 1987 - viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 12 - Categoria IX - il capitolo 8758 con la denominazione: << Spese dirette per la progettazione, l' istituzione e la gestione di parchi naturali e per l' attuazione degli ambiti di tutela ambientale (capitolo finanziato con contrazione di mutuo di cui all' articolo 12, primo comma, lettera b), della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 6) >> e con lo stanziamento complessivo di lire 6.250 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.250 milioni per l' anno 1987 e di lire 4.000 milioni per l' anno 1988.
Al predetto onere complessivo di lire 6.250 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 12 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988).
Il rimanente onere di lire 5.000 milioni relativo all' anno 1988 fa carico al capitolo 8756 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato - per detto anno - di lire 5.000 milioni.
A detto onere di lire 5.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 12 - Partita n. 11 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988).
Per le finalità previste dal secondo comma, numeri 1) e 2) - così come modificati ed integrati dal precedente articolo 13 - e quarto comma dell' articolo 1 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 5000 milioni per l' anno 1988.
L' onere previsto dal precedente comma fa carico al capitolo 8791 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato di lire 5.000 milioni per l' anno 1988.
A detto onere di lire 5.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 12 - Partita n. 11 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988).