LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 agosto 1986, n. 36

Attuazione dei progetti delle province nel quadro del Piano regionale di sviluppo.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/09/1986
Materia:
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione

Art. 4
 
La Provincia esercita funzioni di impulso e coordinamento delle attività svolte dagli Enti ed organismi responsabili per l' attuazione degli interventi compresi nei progetti.
La Giunta regionale definisce per ciascun progetto tempi e modalità di consultazione con l' Amministrazione provinciale interessata, ai fini della verifica dello stato di attuazione.
Per gli interventi la cui attuazione è direttamente loro affidata, le Province presentano all' Amministrazione regionale periodici rapporti illustrativi delle modalità di utilizzazione delle risorse ad esse assegnate.