LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 1986, n. 33

Variazioni al bilancio pluriennale 1986-1988 ed al bilancio di previsione per l' anno 1986 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/08/1986
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 20
 Interventi nel settore dell' agricoltura
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1986, l' ulteriore limite di impegno di lire 200 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 2015.
L' onere di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 7232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 600 milioni.
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 61, è autorizzata la spesa di lire 2.100 milioni per l' anno 1986.
Il predetto onere di lire 2.100 milioni fa carico al capitolo 7566 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato, in termini di competenza, di lire 2.100 milioni per l' anno 1986.
I rientri previsti dal secondo comma dell' articolo 1 della citata legge regionale 20 giugno 1983, n. 61, saranno introitati sul capitolo 919 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Per le finalità previste dall' articolo 16 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, è autorizzata la spesa di lire 1.250 milioni per l' anno 1986.
Il predetto onere di lire 1.250 milioni fa carico al capitolo 7446 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.250 milioni per l' anno 1986.