LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 1986, n. 33

Variazioni al bilancio pluriennale 1986-1988 ed al bilancio di previsione per l' anno 1986 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/08/1986
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO V
 ALTRE NORME FINANZIARIE
CONTABILI E PROCEDURALI
Art. 41
 Interpretazione autentica dell' articolo 42,
secondo comma,
della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4
In via di interpretazione autentica, l' articolo 42, II comma, della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, va inteso nel senso che l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Consorzio di bonifica Cellina - Meduna un finanziamento straordinario di lire 700 milioni a titolo di rimborso forfettario degli oneri a detto Consorzio derivati dalla pluriennale attività promozionale, tecnica ed amministrativa, svolta in via propedeutica, per la realizzazione della diga di Ravedis.
Art. 42
All' articolo 15 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 viene aggiunto il seguente comma:
<< Le domande ricevute a termini dell' articolo 5 della presente legge, in ordine alle quali non siano stati ancora adottati provvedimenti concessivi a carico dei fondi regionali stanziati ai sensi del precedente articolo 4, sono comunque considerate valide ai fini dell' utilizzo di assegnazioni che nel frattempo vengano disposte dallo Stato per le medesime finalità ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni. >>.

Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 43
 Modifica delle leggi regionali 9 agosto 1985, n. 35
e 30 gennaio 1986, n. 5
Nella legge regionale 9 agosto 1985, n. 35, il III comma dell' articolo 1 viene abrogato.
Art. 44

( ABROGATO )

(1)
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
Art. 45
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.