LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 1986, n. 33

Variazioni al bilancio pluriennale 1986-1988 ed al bilancio di previsione per l' anno 1986 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/08/1986
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 14
 
Le annualità successive al 1988 del limite d' impegno, assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 308 ed iscritto, per il settore agricolo, sui capitoli 591 dello stato di previsione dell' entrata e 7413 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, vengono revocate per ciascuno degli anni dal 1989 al 1993, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1986-1988 con la tabella << B >> (variazioni in diminuzione), allegata alla presente legge.
Le annualità successive al 1988 del limite d' impegno, assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 308 ed iscritto, per il settore industriale, sui capitoli 591 dello stato di previsione dell' entrata e 7906 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, vengono revocate per ciascuno degli anni dal 1989 al 1993, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1986- 1988 con la tabella << B >> (variazioni in diminuzione), allegata alla presente legge.