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Indice:
L.R. n. 22/1986
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Leggi regionali
Legge regionale
22 maggio 1986
, n.
22
Modificazioni ed integrazioni delle disposizioni concernenti l' organizzazione degli uffici e lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale, nonché inquadramento di personale in posizione di comando.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 22/05/1986, N. 053
Data di entrata in vigore:
22/05/1986
Allegati:
Tabella A
Materia:
120.05
-
Personale regionale
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 6
Il personale che alla data del 30 aprile 1986 ed alla data di entrata in vigore della presente legge si trova in posizione di comando alla Regione ai sensi dell'
articolo 9 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58
, dell'
articolo 44 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761
, dell' articolo 5 punto 2) della
legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52
, ed ai sensi degli articoli 44 e 110 della
legge regionale 31 agosto 1981, n. 53
, può essere inquadrato, al compimento di sei mesi di servizio, previo assenso dell' Amministrazione di provenienza, nella qualifica funzionale corrispondente alla qualifica o livello formalmente rivestiti presso l' Ente di provenienza secondo l' equiparazione di cui alla Tabella A allegata alla presente legge.
L' inquadramento del personale di cui al comma precedente è disposto a domanda dell' interessato da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero entro 60 giorni dalla data del compimento dei sei mesi di servizio, se successiva, ed ha effetto rispettivamente dalla data di entrata in vigore della presente legge e dalla data del compimento dei sei mesi di servizio.
Ai soli fini giuridici della determinazione dell' anzianità nella qualifica d' inquadramento, l' anzianità maturata dal personale suddetto presso l' Amministrazione di provenienza nella corrispondente carriera o qualifica o livello è valutata per intero.
Al personale di cui al presente articolo spetta alla data d' inquadramento uno stipendio determinato sommando i seguenti elementi:
- stipendio in godimento alla medesima data presso l' Ente di provenienza, comprensivo degli aumenti periodici nonché degli altri assegni fissi e continuativi;
- importo corrispondente all' eventuale differenza tra l' assegno lordo mensile di cui all' articolo 1 della presente legge, nelle misure indicate per gli anni 1985 e 1986 e la somma dei benefici contrattuali conseguiti alla medesima data presso gli Enti di provenienza riferibili al triennio 1985-1987.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative