LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 maggio 1986, n. 22

Modificazioni ed integrazioni delle disposizioni concernenti l' organizzazione degli uffici e lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale, nonché inquadramento di personale in posizione di comando.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/05/1986
Allegati:
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 5
 
Previo recupero dei relativi contributi previdenziali a carico del personale nella prevista misura del 2,50%, l' indennità integrativa speciale si computa nella base valutabile ai fini di cui all' articolo 141 e seguenti della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, con le stesse decorrenze e modalità stabilite per l' indennità di contingenza dalla legge 29 maggio 1982, n. 297.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, L. R. 33/1987