LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 maggio 1986, n. 22

Modificazioni ed integrazioni delle disposizioni concernenti l' organizzazione degli uffici e lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale, nonché inquadramento di personale in posizione di comando.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/05/1986
Allegati:
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 4
 
Ai fini dell' applicazione dell' articolo 138 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, al personale cessato dal servizio anteriormente alla data del 2 gennaio 1985, il cui trattamento economico in quiescenza sia già stato determinato dalla CPDEL o dall' INPS, ed al personale in godimento dell' adeguamento di cui all' articolo 30 - quinto comma - della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, la retribuzione pensionabile viene determinata computando per gli anni 1985 e 1986 l' importo dell' assegno riassorbibile nella misura stabilita per gli stessi anni per il personale in attività di servizio, secondo quanto previsto dall' articolo 1 della presente legge, fatti salvi i successivi conguagli.
La predetta norma non trova applicazione nei confronti del personale in quiescenza di cui agli articoli 100 e 115 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.