LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 maggio 1986, n. 22

Modificazioni ed integrazioni delle disposizioni concernenti l' organizzazione degli uffici e lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale, nonché inquadramento di personale in posizione di comando.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/05/1986
Allegati:
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 2
 
Gli importi di cui al precedente articolo 1 vanno corrisposti anche sulla tredicesima mensilità e sono soggetti alle ritenute erariali, previdenziali e assistenziali.
Gli stessi sono corrisposti in quanto competa lo stipendio e sono ridotti, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo.