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Indice:
L.R. n. 18/1986
TITOLO I
Art. 1
Art. 2
Art. 3
TITOLO II
CAPO I
Art. 4
Art. 5
CAPO II
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
TITOLO III
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
TITOLO IV
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
TITOLO V
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
TITOLO VI
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Leggi regionali
Legge regionale
29 aprile 1986
, n.
18
Norme regionali per agevolare gli interventi di recupero urbanistico ed edilizio. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 30/04/1986, N. 044
Data di entrata in vigore:
30/04/1986
Materia:
420.02
-
Edilizia residenziale e pubblica
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
TITOLO V
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
ALLA LEGGE REGIONALE
1 SETTEMBRE 1982, N. 75
Art. 27
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 55, comma 1, L. R. 37/1988
Art. 28
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 55, comma 1, L. R. 37/1988
Art. 29
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 24/1999
Art. 30
Cessione alloggi IIAACCPP
(1)
Le percentuali del 20% e del 10% previste dall'
articolo 70, secondo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75
, sono sostituite dal 35% e, rispettivamente, dal 20%.
La disposizione di cui al comma precedente non si applica alle cessioni di alloggi già perfezionate con il contratto di compravendita alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1
Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 31
Modifica dei tassi per le Cooperative
(1)
L' ultimo comma dell'
articolo 82 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75
, è sostituito dal seguente:
<< Tali anticipazioni sono estinte entro il termine massimo di 20 anni, al tasso annuo del 5%. >>.
Note:
1
Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 32
Abitazioni rurali
(1)
All'
articolo 89 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75
, è aggiunto il seguente comma:
<< Per gli interventi di cui ai commi precedenti, in alternativa all' obbligo di alienare l' abitazione non adeguata eventualmente posseduta, previsto dal precedente articolo 24, primo comma, lettera c), il richiedente può procedere alla variazione della sua destinazione d' uso, da abitativo a produttivo. >>.
Note:
1
Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 33
Contributi per il completamento
(1)
(2)
In deroga a quanto previsto dall' articolo 92, ultimo comma, della
legge regionale 1 settembre 1982, n. 75
, i contributi di cui agli articoli 88, 89 e 90, nonché le anticipazioni di cui all' articolo 94 della medesima legge, possono essere concessi anche per interventi di edilizia agevolata i cui lavori all' atto della presentazione della domanda siano già iniziati ma non abbiano ancora raggiunto la fase di conclusione del grezzo, ovvero, per gli interventi di recupero, la metà dei lavori previsti dal progetto approvato.
Nei casi di cui al comma precedente, i massimali di spesa ammissibile a contributo od anticipazione sono ridotti alla metà.
La certificazione dello stato di avanzamento dei lavori è effettuata in via esclusiva dal Comune territorialmente competente.
Note:
1
Articolo interpretato da art. 53, comma 1, L. R. 45/1993
2
Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 34
Proroga del termine di vendita degli alloggi
(1)
Il
secondo comma dell' articolo 120 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75
, è sostituito dai seguenti:
<< Per gli interventi di edilizia convenzionata a cura delle imprese e degli IIAACCPP, l' alienazione degli alloggi deve intervenire, a pena di decadenza del provvedimento di concessione e conseguente restituzione delle quote di contributo od anticipazione erogate, entro 2 anni dall' ultimazione dei lavori.
Eventuali variazioni del termine di cui al comma precedente, che si rendono necessarie in relazione all' andamento del mercato immobiliare, vengono adottate dal Presidente della Giunta regionale con le modalità previste dal precedente articolo 8. >>.
Note:
1
Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 35
Localizzazione fuori dei PEEP
(1)
L'
articolo 133 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75
, è sostituito dal seguente:
<< Art. 133
Gli interventi di edilizia residenziale pubblica possono essere localizzati anche fuori dell' ambito dei piani di zona di cui alla
legge 18 aprile 1962, n. 167
e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle aree delimitate ai sensi dell'
articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865
e successive modifiche ed integrazioni.
Resta fermo, per gli interventi di imprese e di cooperative, l' obbligo della previa stipulazione di apposita convenzione ai sensi degli articoli 7 e 8 della
legge 28 gennaio 1977, n. 10
, che, tra l' altro, esplicitamente richiami, per gli alloggi realizzati ed i rispettivi acquirenti od assegnatari, l' applicazione della disciplina concernente l' edilizia convenzionata. >>.
Note:
1
Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 36
Trasformazione cooperative
(1)
Fermo restando che la trasformazione delle cooperative edilizie da proprietà indivisa a proprietà individuale può aver luogo solo dopo la liquidazione finale del contributo loro concesso, la disciplina prevista dall'
articolo 135 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75
, si estende pure alle cooperative ammesse a contributo posteriormente all' entrata in vigore della citata legge regionale.
Note:
1
Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 37
( ABROGATO )
(1)
(2)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 54, comma 1, L. R. 45/1993 , fermo restando il particolare regime transitorio previsto nel citato articolo .
2
Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 19, L. R. 31/1995
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative