LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 1986, n. 18

Norme regionali per agevolare gli interventi di recupero urbanistico ed edilizio. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/04/1986
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

TITOLO V
 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
ALLA LEGGE REGIONALE
1 SETTEMBRE 1982, N. 75
Art. 27

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 55, comma 1, L. R. 37/1988
Art. 28

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 55, comma 1, L. R. 37/1988
Art. 29

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 24/1999
Art. 30
 Cessione alloggi IIAACCPP
Le percentuali del 20% e del 10% previste dall' articolo 70, secondo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, sono sostituite dal 35% e, rispettivamente, dal 20%.
La disposizione di cui al comma precedente non si applica alle cessioni di alloggi già perfezionate con il contratto di compravendita alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 31
 Modifica dei tassi per le Cooperative
L' ultimo comma dell' articolo 82 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:
<< Tali anticipazioni sono estinte entro il termine massimo di 20 anni, al tasso annuo del 5%. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 32
 Abitazioni rurali
All' articolo 89 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è aggiunto il seguente comma:
<< Per gli interventi di cui ai commi precedenti, in alternativa all' obbligo di alienare l' abitazione non adeguata eventualmente posseduta, previsto dal precedente articolo 24, primo comma, lettera c), il richiedente può procedere alla variazione della sua destinazione d' uso, da abitativo a produttivo. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 33
 Contributi per il completamento
In deroga a quanto previsto dall' articolo 92, ultimo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, i contributi di cui agli articoli 88, 89 e 90, nonché le anticipazioni di cui all' articolo 94 della medesima legge, possono essere concessi anche per interventi di edilizia agevolata i cui lavori all' atto della presentazione della domanda siano già iniziati ma non abbiano ancora raggiunto la fase di conclusione del grezzo, ovvero, per gli interventi di recupero, la metà dei lavori previsti dal progetto approvato.
Nei casi di cui al comma precedente, i massimali di spesa ammissibile a contributo od anticipazione sono ridotti alla metà.
La certificazione dello stato di avanzamento dei lavori è effettuata in via esclusiva dal Comune territorialmente competente.
Note:
1Articolo interpretato da art. 53, comma 1, L. R. 45/1993
2Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 34
 Proroga del termine di vendita degli alloggi
Il secondo comma dell' articolo 120 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è sostituito dai seguenti:
<< Per gli interventi di edilizia convenzionata a cura delle imprese e degli IIAACCPP, l' alienazione degli alloggi deve intervenire, a pena di decadenza del provvedimento di concessione e conseguente restituzione delle quote di contributo od anticipazione erogate, entro 2 anni dall' ultimazione dei lavori.
Eventuali variazioni del termine di cui al comma precedente, che si rendono necessarie in relazione all' andamento del mercato immobiliare, vengono adottate dal Presidente della Giunta regionale con le modalità previste dal precedente articolo 8. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 35
 Localizzazione fuori dei PEEP
L' articolo 133 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:
<< Art. 133
 
Gli interventi di edilizia residenziale pubblica possono essere localizzati anche fuori dell' ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle aree delimitate ai sensi dell' articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni.
Resta fermo, per gli interventi di imprese e di cooperative, l' obbligo della previa stipulazione di apposita convenzione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, che, tra l' altro, esplicitamente richiami, per gli alloggi realizzati ed i rispettivi acquirenti od assegnatari, l' applicazione della disciplina concernente l' edilizia convenzionata. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 36
 Trasformazione cooperative
Fermo restando che la trasformazione delle cooperative edilizie da proprietà indivisa a proprietà individuale può aver luogo solo dopo la liquidazione finale del contributo loro concesso, la disciplina prevista dall' articolo 135 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, si estende pure alle cooperative ammesse a contributo posteriormente all' entrata in vigore della citata legge regionale.
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 37

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, L. R. 45/1993 , fermo restando il particolare regime transitorio previsto nel citato articolo .
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 19, L. R. 31/1995