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Indice:
L.R. n. 18/1986
TITOLO I
Art. 1
Art. 2
Art. 3
TITOLO II
CAPO I
Art. 4
Art. 5
CAPO II
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
TITOLO III
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
TITOLO IV
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
TITOLO V
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
TITOLO VI
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Leggi regionali
Legge regionale
29 aprile 1986
, n.
18
Norme regionali per agevolare gli interventi di recupero urbanistico ed edilizio. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 30/04/1986, N. 044
Data di entrata in vigore:
30/04/1986
Materia:
420.02
-
Edilizia residenziale e pubblica
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
TITOLO IV
NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE
DI DISPOSIZIONI VIGENTI TENDENTI AD
AGEVOLARE GLI INTERVENTI DI RECUPERO
URBANISTICO ED EDILIZIO
Art. 23
Disposizioni agevolative del recupero
in regime agevolato e convenzionato
In deroga a quanto previsto dall'
articolo 118 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75
, per gli interventi di edilizia agevolata si prescinde dall' ubicazione in zona di recupero dell' immobile da recuperare.
Gli interventi di recupero sono altresì ammessi a contributo anche nel caso di destinazione a scopi alloggiativi di immobili o vani che prima dell' intervento di recupero erano destinati ad altro uso.
È altresì consentito recuperare più unità immobiliari per ricavarne un' unica abitazione.
(1)
All'
articolo 4, primo comma, della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2
, le parole << ai sensi dell'
articolo 4, lettera g), della legge 5 agosto 1978, n. 457
>>, sono sostituite con le parole << ai sensi dell'
articolo 8, lettera g), della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75
>>.
(2)
Note:
1
Terzo comma abrogato da art. 52, comma 1, L. R. 37/1988
2
Parole soppresse al quarto comma da art. 52, comma 2, L. R. 37/1988
Art. 24
Riserva per i precedenti occupanti
In via generale, per gli alloggi recuperati dai Comuni e dagli IIAACCPP con contributi pubblici o con fondi propri, l' Assessore ai lavori pubblici può autorizzare, su richiesta dei Comuni stessi, la riserva in favore dei precedenti occupanti, purché in possesso dei requisiti per accedere all' edilizia agevolata.
Art. 25
Interventi di proprietari di più alloggi
I proprietari di immobili compresi nei piani di recupero o piani particolareggiati che intendono recuperare uno o più alloggi da assegnare in locazione o da vendere a soggetti aventi i requisiti per l' edilizia agevolata, sono equiparati - previa stipula di apposita convenzione ai sensi dell'
articolo 133, secondo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75
, come modificato dall' articolo 35 della presente legge - alle imprese, secondo quanto previsto dall'
articolo 19 della citata legge regionale 1 settembre 1982, n. 75
.
(1)
Note:
1
Parole sostituite al primo comma da art. 53, comma 1, L. R. 37/1988
Art. 26
Riduzione degli oneri concessori
Il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione all' interno dei piani di recupero delle opere di ristrutturazione urbanistica, di cui alla lettere e) dell'
articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457
, comporta la corresponsione del contributo commisurato all' incidenza delle spese di urbanizzazione, da calcolarsi con l' applicazione dei coefficienti correttivi già previsti dalle deliberazioni comunali di cui all'
articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10
, per tali tipi di interventi, ridotti della metà.
Note:
1
Parole aggiunte al secondo comma da art. 54, comma 1, L. R. 37/1988
2
Secondo comma abrogato da art. 141, comma 2, L. R. 52/1991
3
Terzo comma abrogato da art. 141, comma 2, L. R. 52/1991
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative