LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 1986, n. 18

Norme regionali per agevolare gli interventi di recupero urbanistico ed edilizio. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/04/1986
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

CAPO I
 Zone di recupero
Art. 4
 Zone di recupero - Contenuti ed elementi
I Comuni delimitano o - qualora vi abbiano già provveduto ai sensi ed agli effetti dell' articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457 - adeguano le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, risanamento, ricostruzione e migliore utilizzazione del patrimonio edilizio esistente, con l' osservanza delle disposizioni contenute nei successivi commi.
Nella delimitazione delle zone di recupero, i Comuni comprendono quelle parti del tessuto urbanistico ed edilizio caratterizzate da tutte o solo da alcune delle seguenti situazioni:
- precarie condizioni geologiche con la presenza di fenomeni di dissesto idrogeologico che richiedono interventi di consolidamento dell' abitato interessato;
- carenza di opere di urbanizzazione primaria e secondaria ovvero esigenza di potenziamento e riqualificazione di quelle esistenti nei centri abitati classificati zona omogenea A o zona omogenea B;
- particolari condizioni di degrado statico e funzionale ovvero insufficienti condizioni igienico - sanitarie del patrimonio edilizio interessato;
- particolari condizioni di degrado socio - economico con la presenza di fenomeni di abbandono, ovvero sotto - utilizzazione e/o sovraffollamento del patrimonio edilizio interessato.
La deliberazione del Consiglio comunale di adozione o di adeguamento delle zone di recupero è soggetta al solo controllo di legittimità ed è comunicata alla Direzione regionale della pianificazione territoriale.
Art. 5
 Interventi ammessi in assenza di piano particolareggiato
o convenzione
Qualora gli strumenti urbanistici vigenti subordinino, nell' ambito delle zone di recupero, il rilascio della concessione od autorizzazione ad edificare alla formazione di un piano particolareggiato, sono consentiti, in assenza di tale piano, gli interventi indicati ai punti a), b), e c) dell' articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, che riguardino esclusivamente opere interne alle singole unità immobiliari, con il mantenimento delle destinazioni d' uso residenziali.
La disposizioni di cui al comma precedente trova applicazione pure nelle zone perimetrate ai sensi dell' articolo 21 delle norme di attuazione del piano urbanistico regionale.
Per la realizzazione degli interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia interessanti edifici costituiti da più alloggi, secondo quanto indicato nell' ultimo comma dell' articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, fermo rimanendo il mantenimento delle destinazioni d' uso residenziali, si prescinde dalla convenzione od atto d' obbligo unilaterale indicato nel medesimo comma.