Al fine di disciplinare le modalità, anche temporali, di recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree delimitati ai sensi del precedente articolo 6, i piani di recupero determinano:
- gli interventi diretti al nuovo assetto infrastrutturale, la sistemazione spaziale e dimensionale dei lotti di fabbricazione per i quali si prevedono modifiche, le opere di urbanizzazione e degli impianti a rete, con particolare riguardo ai percorsi pedonali e veicolari ed agli spazi di sosta e parcheggio;
- i tipi di intervento previsti per ciascun edificio, con riferimento all' articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e gli usi dei nuovi spazi conseguenti agli interventi, con i relativi dati dimensionali;
- la delimitazione delle unità minime di intervento;
- gli interventi di rilevante e preminente interesse pubblico essenziali per il conseguimento delle finalità del piano;
- gli eventuali edifici o spazi riservati ad opere, attrezzature od impianti di interesse pubblico;
- le modalità ed i tempi di attuazione per gli interventi di recupero ai quali siano tenuti i proprietari singoli o riuniti in consorzio;
- le norme tecniche di attuazione;
- il programma finanziario di massima delle spese occorrenti per l' eventuale acquisizione di aree, immobili, o porzione di essi, nonché per le sistemazioni generali necessarie all' attuazione del piano;
- i contenuti principali delle eventuali convenzioni.