LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 1986, n. 18

Norme regionali per agevolare gli interventi di recupero urbanistico ed edilizio. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/04/1986
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 35
 Localizzazione fuori dei PEEP
L' articolo 133 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:
<< Art. 133
 
Gli interventi di edilizia residenziale pubblica possono essere localizzati anche fuori dell' ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle aree delimitate ai sensi dell' articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni.
Resta fermo, per gli interventi di imprese e di cooperative, l' obbligo della previa stipulazione di apposita convenzione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, che, tra l' altro, esplicitamente richiami, per gli alloggi realizzati ed i rispettivi acquirenti od assegnatari, l' applicazione della disciplina concernente l' edilizia convenzionata. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.