LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 1986, n. 18

Norme regionali per agevolare gli interventi di recupero urbanistico ed edilizio. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/04/1986
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 34
 Proroga del termine di vendita degli alloggi
Il secondo comma dell' articolo 120 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è sostituito dai seguenti:
<< Per gli interventi di edilizia convenzionata a cura delle imprese e degli IIAACCPP, l' alienazione degli alloggi deve intervenire, a pena di decadenza del provvedimento di concessione e conseguente restituzione delle quote di contributo od anticipazione erogate, entro 2 anni dall' ultimazione dei lavori.
Eventuali variazioni del termine di cui al comma precedente, che si rendono necessarie in relazione all' andamento del mercato immobiliare, vengono adottate dal Presidente della Giunta regionale con le modalità previste dal precedente articolo 8. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.