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Indice:
L.R. n. 18/1986
TITOLO I
Art. 1
Art. 2
Art. 3
TITOLO II
CAPO I
Art. 4
Art. 5
CAPO II
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
TITOLO III
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
TITOLO IV
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
TITOLO V
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
TITOLO VI
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Leggi regionali
Legge regionale
29 aprile 1986
, n.
18
Norme regionali per agevolare gli interventi di recupero urbanistico ed edilizio. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 30/04/1986, N. 044
Data di entrata in vigore:
30/04/1986
Materia:
420.02
-
Edilizia residenziale e pubblica
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 2
Soggetti operatori
Sono soggetti del processo di riqualificazione urbana:
1)
la Regione, che, nel quadro della disciplina vigente, in particolare nei settori dell' edilizia, dell' urbanistica e dei lavori pubblici e nell' ambito della promozione di una cultura della riqualificazione urbana, ha il compito di:
a)
selezionare i Comuni entro i quali localizzare le risorse finalizzate al recupero urbanistico ed edilizio;
b)
disporre la concessione dei finanziamenti ai diversi operatori;
c)
disciplinare con atti regolamentari emanati ai sensi dell' articolo 8, lettera f), della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, l' attuazione in forma organica ed uniforme della presente legge;
d)
adottare - con provvedimenti da emanarsi con le modalità e gli effetti di cui alla lettera d) dell' articolo 8 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge - norme tecniche finalizzate alle caratteristiche ed alle problematiche tipiche dell' attività di recupero;
e)
vigilare sulla corretta attuazione degli adempimenti previsti in capo ai diversi operatori;
2)
i Comuni, che, nel quadro delle indicazioni regionali e nell' ambito degli strumenti urbanistici vigenti, hanno il compito di:
a)
operare le scelte inerenti all' individuazione, nell' ambito del tessuto urbano, delle aree da inserire negli strumenti attuativi finalizzati al recupero;
b)
adottare i provvedimenti inerenti all' attuazione dei piani di recupero.
Intervengono nel processo di riqualificazione:
1)
l' Istituto autonomo per le case popolari territorialmente competente, che ha il compito di:
a)
realizzare gli interventi di edilizia residenziale pubblica di propria competenza;
b)
esplicare compiti di assistenza tecnica ed amministrativa a scopo di coordinamento propositivo ed incentivante nei confronti dei Comuni e di privati;
c)
svolgere ogni compito connesso con la elaborazione ed attuazione dei piani e dei programmi previsti dalla presente legge su delega del Comune o incarico dei privati;
2)
( ABROGATO )
3)
i privati - da soli o consorziati con imprese o consorzi di imprese - le imprese o consorzi di imprese, le cooperative e le società costituite da Enti locali o miste Comuni - privati, quali soggetti attuatori dei piani di recupero nonché per gli interventi di propria competenza anche in regime convenzionato od agevolato.
(1)
Note:
1
Parole soppresse al secondo comma da art. 70, comma 1, L. R. 18/1993
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative