LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 1986, n. 18

Norme regionali per agevolare gli interventi di recupero urbanistico ed edilizio. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/04/1986
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 2
 Soggetti operatori
Sono soggetti del processo di riqualificazione urbana:
1) la Regione, che, nel quadro della disciplina vigente, in particolare nei settori dell' edilizia, dell' urbanistica e dei lavori pubblici e nell' ambito della promozione di una cultura della riqualificazione urbana, ha il compito di:
a) selezionare i Comuni entro i quali localizzare le risorse finalizzate al recupero urbanistico ed edilizio;
b) disporre la concessione dei finanziamenti ai diversi operatori;
c) disciplinare con atti regolamentari emanati ai sensi dell' articolo 8, lettera f), della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, l' attuazione in forma organica ed uniforme della presente legge;
d) adottare - con provvedimenti da emanarsi con le modalità e gli effetti di cui alla lettera d) dell' articolo 8 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge - norme tecniche finalizzate alle caratteristiche ed alle problematiche tipiche dell' attività di recupero;
e) vigilare sulla corretta attuazione degli adempimenti previsti in capo ai diversi operatori;
2) i Comuni, che, nel quadro delle indicazioni regionali e nell' ambito degli strumenti urbanistici vigenti, hanno il compito di:
a) operare le scelte inerenti all' individuazione, nell' ambito del tessuto urbano, delle aree da inserire negli strumenti attuativi finalizzati al recupero;
b) adottare i provvedimenti inerenti all' attuazione dei piani di recupero.
Intervengono nel processo di riqualificazione:
1) l' Istituto autonomo per le case popolari territorialmente competente, che ha il compito di:
a) realizzare gli interventi di edilizia residenziale pubblica di propria competenza;
b) esplicare compiti di assistenza tecnica ed amministrativa a scopo di coordinamento propositivo ed incentivante nei confronti dei Comuni e di privati;
c) svolgere ogni compito connesso con la elaborazione ed attuazione dei piani e dei programmi previsti dalla presente legge su delega del Comune o incarico dei privati;
2)   ( ABROGATO )
3) i privati - da soli o consorziati con imprese o consorzi di imprese - le imprese o consorzi di imprese, le cooperative e le società costituite da Enti locali o miste Comuni - privati, quali soggetti attuatori dei piani di recupero nonché per gli interventi di propria competenza anche in regime convenzionato od agevolato.
(1)
Note:
1Parole soppresse al secondo comma da art. 70, comma 1, L. R. 18/1993