Art. 16
Competenze degli IIAACCPP
e spesa ammissibile a finanziamento
La spesa ammissibile, negli altri casi, è data dall' effettivo costo delle iniziative finanziate.
Il finanziamento per l' acquisto di aree od immobili può essere concesso solo se accompagnato al recupero dei medesimi da attuarsi, eventualmente, anche con provvidenze diverse da quelle di cui al precedente articolo.
L' attuazione degli interventi di edilizia sovvenzionata, compresi nel programma comunale ed ammessi al finanziamento di cui al precedente articolo 15, è attribuita allo IACP territorialmente competente.
Per gli interventi di cui al comma precedente la Giunta regionale potrà deliberare opportune direttive atte a privilegiare, nella scelta dell' esecutore da parte degli IIAACCPP, l' istituto della concessione ad imprese singole, o riunite in associazione temporanea ovvero a consorzi di imprese.