LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 1986, n. 18

Norme regionali per agevolare gli interventi di recupero urbanistico ed edilizio. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  30/04/1986
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 16
 Competenze degli IIAACCPP
e spesa ammissibile a finanziamento
La spesa ammissibile al finanziamento di cui all' articolo precedente per gli interventi di edilizia sovvenzionata, viene determinata con riferimento ai costi definiti dalla Regione ai sensi dell' articolo 4, lettera g), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
La spesa ammissibile, negli altri casi, è data dall' effettivo costo delle iniziative finanziate.
Il finanziamento per l' acquisto di aree od immobili può essere concesso solo se accompagnato al recupero dei medesimi da attuarsi, eventualmente, anche con provvidenze diverse da quelle di cui al precedente articolo.
L' attuazione degli interventi di edilizia sovvenzionata, compresi nel programma comunale ed ammessi al finanziamento di cui al precedente articolo 15, è attribuita allo IACP territorialmente competente.
Per gli interventi di cui al comma precedente la Giunta regionale potrà deliberare opportune direttive atte a privilegiare, nella scelta dell' esecutore da parte degli IIAACCPP, l' istituto della concessione ad imprese singole, o riunite in associazione temporanea ovvero a consorzi di imprese.