LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 1986, n. 18

Norme regionali per agevolare gli interventi di recupero urbanistico ed edilizio. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  30/04/1986
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 15
 Finanziamenti agli IIAACCPP ed ai Comuni
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli IIAACCPP finanziamenti una tantum, fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile, per gli interventi di recupero da attuarsi in regime di edilizia sovvenzionata, nonché per le finalità di cui alle lettere b) e d) del precedente articolo 13; i finanziamenti di cui alla lettera c) del succitato articolo 13 sono assegnati ai Comuni.
Il finanziamento può altresì essere concesso al Comune ed allo IACP anche per l' acquisto di aree od immobili da recuperare con finanziamenti diversi da quelli del presente articolo, ovvero, limitatamente ai Comuni, per finalità diverse dall' edilizia sovvenzionata.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 33/2015