LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 1986, n. 18

Norme regionali per agevolare gli interventi di recupero urbanistico ed edilizio. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/04/1986
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 14
 Progetto regionale
Sulla base delle indicazioni contenute nei programmi comunali di riqualificazione urbana, la Giunta regionale delibera il progetto regionale per il recupero edilizio ed urbanistico del patrimonio esistente.
Il progetto di cui al comma precedente comprende la ripartizione, tra i Comuni individuati ai sensi del precedente articolo 11, degli stanziamenti di edilizia sovvenzionata, convenzionata ed agevolata destinati al recupero abitativo, nonché dei contributi di cui al successivo articolo 15.
Il progetto di cui al primo comma individua altresì - con effetti vincolanti sulle successive deliberazioni della Giunta regionale di ripartizione dei relativi finanziamenti - gli interventi di recupero su immobili da destinare ad uso diverso dall' abitazione, nonché eventuali interventi previsti dal programma comunale di riqualificazione urbana e non rientranti nei finanziamenti di cui al comma precedente.