Art. 12
Aree strategiche
I Comuni individuati ai sensi dell' articolo precedente delimitano, entro il termine a tal fine fissato dalla Giunta regionale, l' area strategica entro la quale attivare prioritariamente l' azione di recupero.
Si considera area strategica la porzione del tessuto urbano che, all' interno dei centri urbani o anche in posizione periferica, sia determinante, in relazione alle sue funzioni insediative e di esemplarità, anche potenziali, per la riqualificazione urbana circostante e complessiva.
L' individuazione delle aree strategiche è fatta sulla base di parametri strutturali e sociali.
Sono parametri strutturali:
- la scarsa definizione di assetto formale e funzionale delle strutture e degli spazi esistenti;
- la posizione strategica dell' area rispetto alle zone limitrofe ai fini dell' innesco di un processo diffuso di intervento privato di recupero;
- l' attitudine strutturale dell' area all' insediamento di nuove funzioni o alla trasformazione di quelle esistenti in rapporto alla sua potenziale vitalità economica e ad una positiva valutazione del rapporto costi/benefici.
Sono parametri sociali:
- la presenza e la disponibilità di proprietà pubbliche e private che, in relazione alla loro struttura ed alle loro finalità pubbliche o sociali, consentano la previsione di immediata partecipazione;
- l' esemplarità della situazione edilizia, proprietaria e sociale dell' area, rispetto al recupero urbano nella realtà comunale.