Art. 8
Formazione ed approvazione dei piani
di recupero di iniziativa dei privati
I proprietari di immobili e di aree compresi nelle zone di recupero rappresentanti, in base all' imponibile catastale, almeno il 50% del valore degli immobili interessati, possono presentare al Comune proposte di piani di recupero unitamente ad un atto d' obbligo unilaterale, disciplinante gli impegni connessi alla realizzazione del piano di recupero, ivi compresi quelli inerenti all' esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e di sistemazione urbana.
Con l' approvazione del piano di recupero è implicitamente attribuita ai proprietari proponenti la potestà espropriativa delle quote di proprietà immobiliare dei soggetti non aderenti, necessarie all' attuazione degli impegni realizzativi assunti con l' atto d' obbligo di cui al precedente comma. Tali interventi si considerano di pubblica utilità ed i relativi lavori urgenti ed indifferibili.
I Comuni hanno facoltà di sostituirsi ai privati proponenti nell' acquisire, tramite esproprio ovvero in via bonaria, le quote di proprietà immobiliare dei soggetti non aderenti di cui al comma precedente, concorrendo così alla realizzazione del piano di recupero.
Per quanto previsto dai commi precedenti trova applicazione la procedura prevista dalla
legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.
In sede di approvazione del piano dovranno essere fissati i termini di inizio ed ultimazione dei lavori e delle espropriazioni di cui ai commi precedenti.
La procedura espropriativa dovrà essere interrotta qualora intervenga l' adesione successiva dei proprietari inizialmente dissenzienti.