LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 1986, n. 18

Norme regionali per agevolare gli interventi di recupero urbanistico ed edilizio. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/04/1986
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 6
 Piani di recupero - Individuazione degli ambiti
Qualora non vi abbiano provveduto ai sensi dell' articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, i Comuni individuano, contestualmente alle zone di recupero e nel loro ambito, ovvero successivamente, gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati, le aree per i quali il rilascio della concessione ad edificare è subordinato alla formazione dei piani di recupero.
In assenza del piano di recupero sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell' articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Ove la deliberazione di adozione del piano di recupero non sia divenuta esecutiva entro cinque anni dalla individuazione di cui al precedente primo comma, l' individuazione stessa decade ad ogni effetto e sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del succitato articolo 31.
Nelle aree perimetrate ai sensi dell' articolo 21 delle norme di attuazione del piano urbanistico regionale, in assenza di piano particolareggiato, possono essere approvati piani di recupero, purché lo strumento urbanistico generale sia dotato della classificazione della zona omogenea A secondo le categorie indicate all' articolo 34 delle norme di attuazione del succitato piano urbanistico regionale, nonché della delimitazione delle aree da assoggettare a ristrutturazione urbanistica.