LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 1986, n. 18

Norme regionali per agevolare gli interventi di recupero urbanistico ed edilizio. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/04/1986
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 19
 Incentivi particolari
Per gli interventi di recupero su immobili ubicati in piani di recupero, il tasso di cui al primo comma dell' articolo 82 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è ridotto a zero.
Per gli interventi di edilizia convenzionata di recupero di immobili inseriti in piani di recupero, il tasso di cui all' articolo 82, ultimo comma, come sostituito dall' articolo 31 della presente legge, e le percentuali di cui all' articolo 94, secondo e ultimo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, sono ridotti di tre punti per le cooperative e di due punti per le imprese.
Analogamente la percentuale di cui all' articolo 94, secondo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è ridotta al 3% per gli interventi di edilizia agevolata in favore di privati che recuperano o costruiscono alloggi, ovvero acquistano alloggi ubicati in piani di recupero.