LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 aprile 1986, n. 15

Partecipazione della Regione alla costituzione dell' Istituto di studi e documentazione sull' Europa comunitaria e l' Europa orientale ( ISDEE ) e modifiche alla legge regionale 12 giugno 1975, n. 31 e successive modificazioni.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/04/1986
Materia:
160.02 - Istituti e centri di ricerca a carattere economico

Art. 3
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a versare all' Istituto di studi e documentazione sull' Europa comunitaria e l' Europa orientale ( ISDEE ), all' atto della sua costituzione, quale quota del patrimonio dell' Istituto, l' importo di lire 20 milioni, nonché a versare annualmente all' Istituto stesso la quota di associazione.
Nel riconoscimento del preminente interesse regionale dell' attività svolta dall' Istituto di studi e documentazione sull' Europa comunitaria e l' Europa orientale ( ISDEE ), l' amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Istituto:
a) un finanziamento annuale volto a sopperire alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle relative all' acquisto di attrezzature;
b) un finanziamento annuale volto a sopperire alle spese inerenti lo svolgimento dei compiti e delle attività istituzionali con particolare riguardo all' attuazione dei programmi di studio e di ricerca.

L' ammontare dei finanziamenti suddetti viene annualmente determinato con la legge di bilancio, tenendo conto del bilancio preventivo e dei programmi di attività per l' anno successivo, che a tal fine l' Istituto deve presentare all' Amministrazione regionale entro il mese di ottobre di ciascun anno.
I finanziamenti di cui ai precedenti commi sono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima e contestualmente erogati, in via anticipata, in unica soluzione.
È fatto obbligo all' Istituto di studi e documentazione sull' Europa comunitaria e l' Europa orientale di presentare all' Amministrazione regionale, entro il mese di maggio di ogni anno, in riferimento a ciascuno dei finanziamenti di cui al presente articolo, il rendiconto delle spese sostenute, nonché una dettagliata relazione illustrativa in ordine al programma di attività attuato nel corso dell' anno precedente.
5 bis. I finanziamenti di cui ai precedenti commi possono essere concessi, con le medesime modalità, al Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Economica Internazionale - Informest una volta concluso il processo, previsto dai commi 19 e 20 dell'articolo 8 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), di trasferimento, di integrazione e di coordinamento delle attività svolte dall'Istituto.
Note:
1Comma 5 bis aggiunto da art. 7, comma 25, L. R. 30/2007