Art. 8
Finalità del piano di bacino
per il trasporto pubblico locale
Per i bacini di traffico di cui all' articolo 20, la Regione, previa consultazione delle Amministrazioni provinciali, predispone un unico piano di bacino per il trasporto pubblico locale, che costituisce la specificazione del piano regionale per il trasporto pubblico locale.
Il piano di bacino:
a) determina i criteri, gli indirizzi e le direttive per il funzionamento dei servizi di trasporto pubblico locale e gli interventi programmatici nell' area di competenza;
b) pianifica la struttura del trasporto pubblico locale ed ogni modifica, integrazione o revisione della medesima;
c) definisce, nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e degli indirizzi contenuti nel piano regionale per il trasporto pubblico locale, i criteri, le modalità e le condizioni per la gestione dei servizi di linea comprensoriali.
Note:
1Primo comma sostituito da art. 127, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
2Partizione di cui fa parte l'art. 8, abrogata da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 128, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
4Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
5Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.