Art. 66
Circolazione dei veicoli
e trasporti eccezionali
Qualora la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali, di cui al primo comma, interessi la rete viaria di più enti della medesima provincia, le autorizzazioni sono rilasciate dall' Amministrazione provinciale competente per territorio.
Qualora la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali, di cui al primo comma, interessi la rete viaria di più province o di comuni di province diverse, le autorizzazioni sono rilasciate dall' Amministrazione provinciale nel cui territorio ha inizio il trasporto eccezionale o la circolazione del veicolo eccezionale, sentite le altre Amministrazioni provinciali circa lo stato di percorribilità delle strade interessate.
Le disposizioni di cui ai commi primo, secondo e terzo si applicano anche per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di trasporti e veicoli eccezionali richieste per un determinato periodo di tempo.
Gli indennizzi dovuti agli enti proprietari per la maggiore usura della strada sono versati, nella misura prevista dalla legge, all' Amministrazione regionale, che provvederà a ripartire le somme percepite a favore degli Enti locali sulla base dell'estesa chilometrica delle strade di competenza di ciascuna Provincia con le forme, i criteri e le modalità, di cui agli articoli 11 e 12 della
legge regionale 20 maggio 1985, n. 22.
Gli enti delegati sono tenuti alla compilazione e all' aggiornamento del registro delle autorizzazioni rilasciate ed inviano entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione copia dello stesso e delle relative autorizzazioni, ai fini della tenuta aggiornata dell' archivio, di cui all' articolo 3 del decreto interministeriale 23 gennaio 1984.
I documenti di cui al precedente comma sono corredati da una relazione sull' attività concernente le funzioni amministrative delegate con la presente legge.
Note:
1Comma 4 sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 16/2001
2Parole aggiunte al quinto comma da art. 5, comma 1, L. R. 9/2008