Art. 63
Speciali contributi per la costruzione, l' ampliamento
e la straordinaria manutenzione di autostazioni, rimesse,
officine, pensiline
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti locali e alle aziende di trasporto contributi annui costanti quinquennali, in misura non superiore al 20 per cento annuo, sulle spese ritenute ammissibili per la costruzione, l' ammodernamento e la straordinaria manutenzione di autostazioni, pensiline, rimesse ed officine, ivi comprese quelle eventualmente necessarie per l' acquisto di immobili preesistenti, o da adattare a tale uso, nonché per l' acquisto, il rinnovo, l' ammodernamento, la straordinaria manutenzione delle pertinenti apparecchiature ed attrezzature fisse e mobili.
Nelle spese ammissibili sono comprese anche quelle di progettazione, direzione lavori e collaudo.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.