Art. 4
I termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere i contributi di cui ai Capi II e III della
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, sono riaperti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) per giorni centottanta, in favore dei soggetti emigrati all' estero, proprietari o titolari di diritti reali di godimento, alla data del 6 maggio 1976, di immobili danneggiati dagli eventi sismici che, in possesso di ogni altro requisito di legge, non siano, essi stessi od un loro familiare, proprietari di altro alloggio nel territorio nazionale;
b) per giorni novanta, in favore dei proprietari o dei titolari di diritti reali di godimento, purché occupanti, alla data del 6 maggio 1976, l' edificio o parte dell' edificio da riattare e residenti altresì, alla data medesima, nel Comune ove è situato l' immobile danneggiato dagli eventi sismici.
Per i fini del presente articolo, ai proprietari sono equiparati gli assegnatari a riscatto o con patto di futura vendita.
Nel caso che il titolare dell' immobile danneggiato sia deceduto dopo il 6 maggio 1976, la domanda di contributo può essere presentata, entro gli stessi termini di cui al primo comma, da quello tra gli eredi che alla data degli eventi sismici conviveva con il titolare, sempreché non risulti esso stesso o altro familiare proprietario di altro alloggio. L' erede che agisce deve dichiarare di sollevare l' Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti degli altri coeredi.
I progetti relativi agli interventi richiesti dagli interessati dovranno essere presentati entro e non oltre il termine di sei mesi dalla data di accoglimento della domanda, salvo che per i soggetti di cui al precedente primo comma, lettera a), e loro eredi, per i quali il termine è di dodici mesi. Trova applicazione l'
articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1985, n. 36.
La concessione dei contributi altresì non ha luogo se gli edifici siano già stati riparati con i benefici previsti dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 27 agosto 1976, n. 46, e 20 giugno 1977, n. 30.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 158, comma 1, L. R. 50/1990
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 71, comma 1, L. R. 48/1991
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 71, comma 2, L. R. 48/1991
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 65, comma 1, L. R. 37/1993