Art. 32
Su istanza degli interessati possono essere concesse dilazioni di pagamento, fino a dodici semestralità consecutive, delle somme da essi dovute in seguito ad annullamento, revoca, dichiarazione di decadenza, rinuncia od altra ragione che faccia venir meno, in tutto o in parte, il titolo giustificativo al contributo.
Ciascuna semestralità è maggiorata degli interessi legali.
L' importo minimo della rata è di lire trecentomila.
Il beneficio della rateazione è accordato per importi superiore a lire tre milioni e non è subordinato a prestazione di garanzia reale o personale.
In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l' interessato decade dal beneficio della rateazione ed è tenuto a versare, in unica soluzione, l' ammontare residuo della somma dovuta.
Resta ferma ogni altra diversa disposizione recante modalità di versamento rateale al Fondo di solidarietà regionale di somme dovute dagli interessati.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 88, comma 1, L. R. 37/1993