LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1985).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/01/1985
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO III
 Interventi nel settore dell' artigianato
e della cooperazione
Art. 15
 Contributo straordinario all' ESA
per il credito d' esercizio
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' ESA un contributo straordinario di lire 3.000 milioni per le finalità di cui al terzo comma, punto 1, dell' articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per le finalità previste dal comma precedente è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1985.
Il predetto onere fa carico al capitolo 8262 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 16
 Operazioni di locazione finanziaria
delle imprese artigiane
Per le finalità previste dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, è autorizzato, nell' anno 1985, l' ulteriore limite di impegno di lire 500 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1989.
L' onere di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 8255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 17

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 78, comma 2, L. R. 12/2002 con effetto dall'1/1/2003.
Art. 18
 Contributo straordinario a favore del
Consorzio regionale di garanzia fidi fra le cooperative
Per la concessione di un contributo straordinario a favore del Consorzio regionale di garanzia fidi fra le cooperative di consumo, produzione e lavoro e loro Consorzi di cui all' articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1985 e di lire 1.000 milioni per l' anno 1986.
Il predetto onere fa carico al capitolo 8277 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 19

( ABROGATO )

(4)
Note:
1Primo comma sostituito da art. 13, primo comma, L. R. 48/1985
2Secondo comma sostituito da art. 13, primo comma, L. R. 48/1985
3Terzo comma sostituito da art. 13, primo comma, L. R. 48/1985
4Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
Art. 20

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 59, comma 12, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
2Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.