LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1985).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  29/01/1985
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO II
 Interventi nel settore dell' industria
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera n), L. R. 10/2012
Art. 7
 Conferimento allo speciale fondo di dotazione della
Friulia SpA - articolo 1 della legge regionale
13 maggio 1975, n. 22
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare lo speciale fondo di dotazione della << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA >> costituito con l' articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, con l' ulteriore importo di lire 30.000 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per l' anno 1985.
Il predetto onere di lire 30.000 milioni fa carico al capitolo 6811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera n), L. R. 10/2012
Art. 9
 Conferimento al Fondo di rotazione
per le iniziative economiche ( FRIE )
Al fine di promuovere e sostenere le iniziative economiche nel territorio regionale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione separata del Fondo di rotazione per le iniziative economiche - FRIE -, istituita dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8, la somma complessiva di lire 20.000 milioni.
A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 20.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per l' anno 1986 e di lire 15.000 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere di lire 20.000 milioni fa carico al capitolo 6814 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 73, L. R. 4/1991 con effetto, ex articolo 95 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 11
 Contributi sugli interessi per investimenti
delle imprese industriali
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, come sostituito con l' articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 66, e modificato con l' articolo 40 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzato, nell' anno 1985, l' ulteriore limite di impegno di lire 1.000 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1994.
L' onere di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 7806 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 12
 Operazioni di locazione finanziaria
delle imprese industriali
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, è autorizzato, nell' anno 1985, l' ulteriore limite di impegno di lire 2.000 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1989.
L' onere di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 7828 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 13
 Contributi a favore dei Consorzi garanzia fidi
fra le piccole imprese industriali
Per le finalità previste dalla legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, come integrata con l' articolo 25 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987.
Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 7872 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.
Art. 14
 Spese per iniziative volte allo sviluppo industriale
Per le finalità previste dall' articolo 4, secondo comma, della legge regionale 13 agosto 1974, n. 41, è autorizzata - per lo sviluppo industriale - la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1985.
Il predetto onere fa carico al capitolo 2651 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del capitolo 2651 viene riportato nell' elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e al bilancio per l' anno 1985.