LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1985).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/01/1985
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 33
 Centri storici
Ai sensi del secondo comma dell' articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 7.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.500 milioni per l' anno 1986 e di lire 5.000 milioni per l' anno 1987. Il predetto onere di lire 7.500 milioni fa carico al capitolo 6443 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.
Ai sensi del citato secondo comma dell' articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, è autorizzato, nell' anno 1986, l' ulteriore limite di impegno di lire 1 miliardo.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni dal 1986 al 2005.
L' onere di lire 2 miliardi, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1986 e 1987, fa carico al capitolo 6442 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.