LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1985).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/01/1985
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 65
 Ripristino dell' efficienza produttiva delle
aziende artigiane danneggiate da calamità naturali
Il limite di impegno di lire 95 milioni autorizzato per il settore dell' industria e dell' artigianato con l' articolo 19, quinto comma, della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2, viene ridotto di lire 45 milioni a decorrere dall' anno 1985.
Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 45 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1993.
Per le finalità previste dall' articolo 20 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, come sostituito dall' articolo 4 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2, è autorizzato, nell' anno 1985, un limite di impegno di lire 45 milioni per il settore dell' artigianato.
Le annualità relative al predetto limite saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 45 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1994.
L' onere di lire 135 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 8276 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.