LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1985).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/01/1985
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 48
 Beni culturali
Per le finalità previste dall' articolo 37, punto 1, della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1986 e di lire 1.500 milioni per l' anno 1987. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 7030 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.
Per le finalità previste dagli articoli 46, 47 e 48 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986 e di lire 100 milioni per l' anno 1987. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 7032 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Per le finalità previste dall' articolo 49 della medesima legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.850 milioni, suddivisa in ragione di lire 850 milioni per l' anno 1986 e di lire 1.000 milioni per l' anno 1987. Il predetto onere di lire 1.850 milioni fa carico al capitolo 7033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.
Il limite di impegno di lire 179.400.000 autorizzato con l' articolo 7, undicesimo comma, della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14, viene ridotto di lire 114 milioni a decorrere dall' anno 1985. Le annualità relative vengono ridotte di lire 114 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 2002.
Per le finalità previste dall' articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, è autorizzato nell' anno 1985 l' ulteriore limite di impegno di lire 114 milioni. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 114 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 2004. L' onere di lire 342 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 7068 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Per le finalità previste dall' articolo 7 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52, è autorizzata la spesa complessiva di lire 120 milioni, suddivisa in ragione di lire 20 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986 e di lire 80 milioni per l' anno 1987. Il predetto onere di lire 120 milioni fa carico al capitolo 7071 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Per le finalità previste dall' articolo 9 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52, è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 7072 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Per le finalità previste dall' articolo 23 della legge regionale 20 agosto 1984, n. 36, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l' anno 1986 per consentire il proseguimento dei lavori ivi previsti. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 7092 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.
Note:
1Parole aggiunte all'ottavo comma da art. 58, primo comma, L. R. 5/1986 con effetto, ex articolo 64 della medesima legge, dal 1° gennaio 1986.