LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1985).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/01/1985
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 29
 Fondo regionale per interventi
di edilizia residenziale a favore degli IACP
Per le finalità previste dall' articolo 80, secondo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzata - a favore degli IACP - la spesa complessiva di lire 26.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per l' anno 1985, di lire 10.000 milioni per l' anno 1986 e di lire 15.000 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere di lire 26.500 milioni fa carico al capitolo 6531 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.