LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1985).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/01/1985
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 25
 Contributi in conto interessi a favore
delle strutture ricettive turistiche
Per le finalità previste dagli articoli 1 e 10 bis della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzati, nell' anno 1985, l' ulteriore limite di impegno di lire 300 milioni, e, nell' anno 1986, l' ulteriore limite d' impegno di lire 500 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per i diversi anni come segue:
- anno 1985 lire 300 milioni;
- anni dal 1986 al 1994 lire 800 milioni;
- anno 1995 lire 500 milioni.

L' onere di lire 1.900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 8148 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.