LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 dicembre 1985, n. 54

Finanziamento di opere di sistemazione idrogeologica nei bacini montani delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976. Nuove norme di procedura per la realizzazione delle opere di sistemazione idraulico - forestale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/12/1985
Materia:
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 2
 
Per la realizzazione di dette opere si fa riferimento alle norme contenute negli articoli 1 e 2 della legge regionale 17 agosto 1985, n. 38, per interventi di sistemazione dei bacini idrografici, mediante la predisposizione di programmi pluriennali di intervento.
La prosecuzione o il completamento di opere di sistemazione idraulico - forestale sarà eseguito dagli enti o dagli uffici che hanno redatto i relativi progetti già approvati.
Note:
1Integrata la disciplina del secondo comma da art. 1, primo comma, L. R. 24/1986
2Primo comma sostituito da art. 11, comma 7, L. R. 13/1998
3Primo comma abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002