LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53

Integrazioni alla legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, concernente << Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l' espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/12/1985
Materia:
420.07 - Edifici di culto

Art. 1
 
Dopo l' articolo 7 bis della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, viene inserito il seguente articolo:
<< Art. 7 ter
 
L' Amministrazione regionale, sentita la competente autorità religiosa, è autorizzata a concedere contributi pluriennali ed " una tantum" per la costruzione, la ristrutturazione, l' ampliamento e la straordinaria manutenzione di istituti di istruzione religiosa, di opere di culto e di ministero pastorale, compresi l' ufficio e l' abitazione del parroco, e le relative pertinenze, con priorità per le esigenze delle comunità insediate in zone di recente urbanizzazione.
I contributi pluriennali sono concessi per un periodo non superiore ad anni 20 nella misura annua costante del 10% della spesa riconosciuta ammissibile a favore dei soggetti che assumono l' iniziativa delle opere.
I contributi " una tantum" sono concessi, in aggiunta o in alternativa ai contributi pluriennali, sino alla copertura della parte di spesa ammissibile non assistita dai predetti contributi, e comunque nella misura massima del 50% della spesa ammissibile, elevabile al 90% per i lavori attinenti alle chiese.
La spesa ammissibile, ai fini di cui ai precedenti commi, comprende, oltre al costo delle opere o dei lavori, il prezzo di acquisto dell' area necessaria ed eventualmente degli edifici preesistenti da demolire o da sistemare, nonché una quota, per spese generali o di collaudo, non superiore al 7% di tale costo.
Le domande di concessione dei contributi, corredate da un progetto di massima dei lavori da realizzare o da un preventivo sommario della spesa occorrente, devono essere presentate alla competente Direzione provinciale dei lavori pubblici entro il 31 marzo di ogni anno e, per il 1986, entro 90 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Per l' ottenimento della concessione formale dei contributi, nei limiti della spesa ammessa in via di massima dalla Giunta regionale, dovranno essere presentati, nei termini che saranno stabiliti dall' Assessore regionale delegato a trattare la materia dei lavori pubblici, il progetto esecutivo con l' indicazione dei mezzi di finanziamento dei lavori.
Alla concessione e all' erogazione dei contributi provvede il Direttore provinciale dei lavori pubblici competente per territorio.
I contributi previsti dal presente articolo possono essere concessi anche per opere già eseguite, ed ammesse a godere dei finanziamenti della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni, per le quali opere le Amministrazioni provinciali, enti delegati, non possono addivenire alla determinazione definitiva dei contributi concessi in carenza della relativa documentazione di spesa. In tali casi la spesa ammissibile in via definitiva a contributo viene determinata sulla base di una stima del Direttore provinciale dei lavori pubblici competente per territorio. >>