LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 agosto 1985, n. 45

Nuove norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende e delle infrastrutture agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/08/1985
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 7
Alle associazioni dei produttori agricoli riconosciute e alle cooperative agricole e loro consorzi che gestiscono impianti per la raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici ove, per effetto dei danni riportati dalle aziende agricole degli associati a causa di avversità atmosferiche e/o calamità naturali considerate dalla Giunta regionale ai sensi del precedente articolo 1, subiscano rispetto alla media del biennio precedente una riduzione di conferimenti non inferiore al 35%, possono essere concessi - applicando le disposizioni previste dall' articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni - concorsi negli interessi sui prestiti agrari ad ammortamento quinquennale contratti per far fronte alle spese di gestione e limitatamente alla parte di dette spese non finanziate con prestito di conduzione agevolato ai sensi della vigente legislazione regionale e/o statale.
Il tasso a carico dei beneficiari sarà quello stabilito dallo Stato per le analoghe operazioni a termini dell' articolo 1, secondo comma, lettera c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, riguardanti coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti singoli od associati.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.