LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 agosto 1985, n. 45

Nuove norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende e delle infrastrutture agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/08/1985
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 16
Allo scopo di diminuire i danni provocati dalle avversità atmosferiche, con particolare riguardo alle grandinate, mediante l' attuazione della difesa attiva e passiva delle produzioni agricole intensive o pregiate, ai Consorzi di produzione agricoli, di cui all' articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, può essere concesso un contributo a copertura della spesa complessiva sostenuta per la gestione della cassa sociale, dedotto il concorso dello Stato e il contributo dei consorziati fissato nella misura minima del 2% del valore della produzione annua denunciata.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.