LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 agosto 1985, n. 45

Nuove norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende e delle infrastrutture agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/08/1985
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 2
La Giunta regionale, sulla base degli accertamenti effettuati dalla direzione regionale dell' agricoltura, delibera la richiesta allo Stato di dichiarazione dell' esistenza di eccezionale calamità od avversità atmosferica nonché la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione delle provvidenze da applicare fra quelle previste dall' articolo 1, secondo e terzo comma, della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni.
Sulla base di tale deliberazione il Presidente della Giunta regionale emana il decreto che costituisce condizione per la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1, L. R. 32/1988
2L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
3Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.