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Leggi regionali

Legge regionale 23 agosto 1985, n. 41

Interventi a favore del turismo scolastico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/09/1985
Materia:
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio

Art. 6
 
Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, viene istituito al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 8 - Categoria IV - il capitolo 2922, con la denominazione: << Assegnazione, a favore delle Province, di fondi da destinare al turismo scolastico >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1985.
Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 (Rubrica n. 8 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Sul precitato capitolo 2922 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1985.
Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 2922 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.