LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 luglio 1985, n. 29

Ulteriori disposizioni per la esenzione dalla corresponsione del contributo previsto dall' articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nel caso di interventi di riparazione o di ricostruzione di immobili danneggiati o distrutti per effetto degli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/07/1985
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 1
 
Fatta salva l' eccezione di cui al comma successivo, le disposizioni recate dall' articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 91, sono estese, con la medesima efficacia, anche a favore dei soggetti che hanno realizzato o che realizzino interventi di riparazione o di ricostruzione degli immobili adibiti ad uso di abitazione o ad uso misto, danneggiai o distrutti per effetto degli eventi sismici del 1976, ancorché non beneficiari di contributi statali o regionali.
L' esenzione di cui al comma precedente è riconosciuta per i volumi autorizzati dalla concessione edilizia, anche superiori rispetto a quelli preesistenti, purché tali volumi abbiano o avrebbero potuto fruire di un contributo statale o regionale a totale o parziale copertura della spesa.
Art. 2
 
I contributi eventualmente introitati dalle Amministrazioni comunali, successivamente alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del DPGR 14 luglio 1977, n. 01500/Pres., sono rimborsati, a domanda, ai soggetti destinatari dell' esenzione di cui al precedente art. 1.
Le domande di cui al precedente comma dovranno pervenire ai Comuni interessati entro il perentorio termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
I Comuni provvedono al rimborso, in relazione alle proprie disponibilità finanziarie, entro il 31 dicembre 1987.
Note:
1Integrata la disciplina del secondo comma da art. 22, comma 1, L. R. 48/1991
Art. 3
 
Le domande già presentate ai Comuni alla data di entrata in vigore della presente legge oltre i termini utili di cui al secondo comma dell' articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 91, sono fatte salve agli effetti del rimborso del contributo previsto dall' articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Sono del pari fatte salve, agli effetti dell' accreditamento delle somme da rimborsare ai soggetti indicati all' articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 91, le richieste dei Comuni presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge oltre i termini utili fissati dall' articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 91.
Art. 4
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.