LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 luglio 1985, n. 28

Piano sanitario regionale della Regione Friuli - Venezia Giulia per il triennio 1985-1987.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/07/1985
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera

TITOLO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
 Oggetto della legge
Il piano sanitario regionale per il triennio 1985-1987 è costituito dalla presente legge e dagli allegati di cui all' articolo 26.
Il piano è predisposto ai sensi degli articoli 11, terzo comma, 15, 55 e 56 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in armonia con gli obiettivi e con gli indirizzi del piano regionale di sviluppo.
Note:
1Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme del presente articolo come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.
Art. 2
 Durata, validità e aggiornamento del piano
Il piano sanitario regionale ha validità fino al 31 dicembre 1987, a meno che diversamente disponga la legge di approvazione del piano sanitario nazionale.
La Giunta regionale è impegnata a presentare entro il 30 settembre 1987 il disegno di legge concernente il piano sanitario regionale per il successivo triennio 1988-1990.
Fino all' entrata in vigore del successivo piano sanitario regionale mantengono piena validità le norme e le disposizioni del presente piano.
Note:
1Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme del presente articolo come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.
Art. 3
 Contenuti
Il piano determina:
a) gli obiettivi generali della programmazione sanitaria regionale e gli obiettivi generali e specifici da perseguire nel triennio in cui si riferisce;
b) la distribuzione, le caratteristiche organizzative, gli indirizzi ed i criteri per la gestione dei presidi e dei servizi, per lo svolgimento delle funzioni sanitarie, a livello regionale di Unità sanitaria locale;
c) l' ubicazione ed il dimensionamento dei presidi e dei servizi più rilevanti;
d) i progetti - obiettivo, riferiti a gruppi omogenei d' utenza, e le azioni programmatiche concernenti particolari funzioni o attività da attuarsi nel triennio di validità del piano;
e) i livelli e gli standards qualitativi e quantitativi di prestazione e funzionalità del servizio sanitario regionale;
f) la politica della spesa;
g) le procedure per l' attuazione e la verifica del piano stesso.

Per quanto non diversamente espresso il piano recepisce i contenuti della legislazione nazionale e regionale in materia.
Note:
1Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme del presente articolo come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.
Art. 4
 Effetti del piano e attribuzioni
degli enti locali
La Regione uniforma la propria attività regolamentare e di indirizzo nonché i propri atti e provvedimenti in materia sanitaria ai contenuti ed alle disposizioni del presente piano sanitario.
Le Unità sanitarie locali nell' esercizio delle proprie funzioni e nella predisposizione dei propri piani attuativi si uniformano alle indicazioni del presente piano, cui fanno riferimento anche i Comuni, le Comunità montane e la Comunità collinare, le Province nell' esercizio delle proprie funzioni.
Le Unità sanitarie locali, nell' arco del triennio, provvedono attraverso i piani attuativi di cui all' articolo 11:
- alla definizione dei programmi di attività per il triennio ed alla realizzazione degli obiettivi indicati nei limiti delle risorse finanziarie loro attribuite;
- all' ubicazione dei presidi e dei servizi sanitari non precisata dal presente piano, previa acquisizione del parere della provincia territoriale competente ai sensi dell' articolo 12 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Note:
1Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme del presente articolo come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.