LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 luglio 1985, n. 28

Piano sanitario regionale della Regione Friuli - Venezia Giulia per il triennio 1985-1987.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/07/1985
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera

Art. 22
 Fondi di finanziamento
Al finanziamento del presente piano sanitario si provvede in primo luogo mediante la quota regionale del fondo sanitario nazionale.
Costituiscono inoltre fonti di finanziamento:
a) gli stanziamenti specificatamente iscritti nel bilancio regionale finanziati con risorse proprie della Regione;
b) gli stanziamenti specificatamente iscritti nel bilancio regionale, derivanti da assegnazione dello Stato a destinazione vincolata;
c) i trasferimenti alle Unità sanitarie locali delle risorse degli enti locali destinate al finanziamento delle funzioni socio - assistenziali il cui esercizio sia affidato alle Unità sanitarie locali stesse;
d) le risorse derivanti ai Comuni dalla alienazione o trasformazione del patrimonio con vincolo di destinazione ai servizi sanitari in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 21 gennaio 1985, n. 1;
e) gli eventuali contributi e lasciti privati.

Note:
1Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme del presente articolo come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.